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Estinzione anticipata dei contratti di finanziamento

Banche Assicurazioni

Descrizione

Scopri l'importante evoluzione normativa sull'estinzione anticipata dei contratti di prestito in Europa!

Questo video esplora la sentenza Lech e il suo impatto sulla giurisprudenza, analizzando le direttive comunitarie che tutelano i diritti dei consumatori. Un approfondimento essenziale per chiunque sia interessato a temi bancari e finanziari.

Punti chiave del video

  • Questo video esplora la sentenza Lech e il suo impatto sulla giurisprudenza, analizzando le direttive comunitarie che tutelano i diritti dei consumatori.
  • Un approfondimento essenziale per chiunque sia interessato a temi bancari e finanziari.

Trascrizione

frase oh io ho deciso ho scelto questo argomento perché in materia bancaria finanziaria sta chiaramente tenendo molto banco nel senso che in caso di estinzione anticipata di un contratto di prestito la sentenza lech sito va statuito un principio di interpretazione normativa che ha completamente rivoluzionato la la giurisprudenza degli stati degli stati membri chiaramente tra cui l'italia partiamo un attimo dall inquadrare da un punto di vista normativo la materia la prima forma di regolamentazione dell'estinzione anticipata del contratto di credito è stata prevista dalla direttiva comunitaria hanno 87 102 che aveva come scopo principale quello di armonizzare le diversità normative che erano state riscontrate all'interno degli stati membri in materia di contratti di credito al consumo e anche materia quindi di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo l'articolo 8 disciplinava la questione stabilendo che il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito e in conformità delle disposizioni degli stati membri deve avere il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito quindi riconosceva al consumatore da una parte la facoltà di estinguere anticipatamente il contratto di prestito e in conseguenza il diritto ad una equa edizione del costo complessivo del credito quindi una norma generica nelle nel suo contenuto questa norma viene poi abrogata dalla successiva direttiva comunitaria 2008 numero 48 con la quale il parlamento europeo e il consiglio che ha abrogato la precedente direttiva ne hanno comunque confermato i principi cercando di articolare in modo più preciso il contenuto delle norme e qui bisogna citare l'articolo 16 della direttiva 2008 48 che in tema di rimborso anticipato prevede che il consumatore ha il diritto non più la facoltà e adempiere in qualsiasi momento in tutto in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito dal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende tanto gli interessi quanto i costi dovuti per la restante durata del contratto di una definizione più precisa più articolata ma che resta ancora un pochino generica quali sono intanto i costi del contratto di credito che cos'è il costo totale del credito l'articolo 3 lettera g della direttiva che stiamo analizzando che disciplina le varie definirsi contenuti delle varie definizioni per costo totale del credito del consumatore intende tutti i costi compresi gli interessi le commissioni le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito escluse escluse solamente le spese notarili e quindi vanno ricompresi anche eventualmente i premi assicurativi la disciplina comunitaria che abbiamo quindi appena delineato che buona sostanza sono l'articolo articolo 16 all'articolo 3 della direttiva 2008 48 è stata poi recepita in italia attraverso il decreto legislativo 141 del 2010 che è entrato in vigore 19 settembre del 2010 il quale ha portato di conseguenza delle modifiche al testo unico bancario c'era il decreto legislativo 385 93 questo perché la direttiva comunitaria non ha una non essere excel coating c'è una direttiva comunitaria per essere poi valevole anche all'interno dello stato membro deve essere recepita da un provvedimento del giudice nazionale che si deve conformare a quelle norme e i giudici nazionali poi si devono anche conformare all'interpretazione di quell'enorme in linea con quelle che sono le direttive della della corte di giustizia europea quindi qual è la norma di recepimento speculare l'articolo 16 nel nostro testo unico bancario l'articolo 125 sexies a mente del quale il contenuto identico l'articolo 16 speculare il consumatore cuore in bones anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore in tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende l'interesse i costi dovuti per la restante durata del contratto cosa succede in 11 settembre del 2019 viene pronunciata una sentenza la famosa sentenza all ex eaton nella quale il giudice europeo viene chiamato a pronunciarsi su una questione in caso di estinzione anticipata sono ripetibili solo i costi strettamente collegati alla durata del contratto i cosiddetti costi recchio ring oppure anche i costi che il consumatore verso una sola volta al momento della formazione del contratto cioè i costi upfront la questione gli viene rivolta demandata da un giudice polacco di fronte al quale aveva aveva agito questa società si chiama lexicon una società polacca alla quale erano stati venduti dei diritti di credito da tre consumatori che avevano ottenuto da dalle rispettive società di finanziamento l'uskok la santander consumer bank e la m bank avevano estinto anticipatamente il contratto avevano ricevuto soltanto una parte dei costi relativi all'esecuzione del contratto ma non anche quelli versati al momento della formazione del contratto che spesso e volentieri sono molto più alti degli altri quindi questi consumatori invece di andare loro davanti al giudice buona sostanza hanno ceduto loro diritto di credito questa società lech sito ecco perché la sentenza viene denominata in questo modo la quale è andata davanti al giudice polacco ha ottenuto tra ingiunzioni di pagamento ma le banche hanno fatto opposizione a queste ingiunzioni di pagamento a questo punto il giudice polacco si è posto la questione cioè il giudice del rinvio si chiede se in una situazione come quella in in discussione il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato che quest'ultimo come contemplato dall'articolo 16 della direttiva 2008 48 riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto cioè quelli passati al momento della formazione del contratto a tale titolo esso il giudice fa presente che c'è un contrasto giurisprudenziale in polonia tra chi dà una risposta affermativa e chi dà una risposta negativa e quindi necessario che la norma comunitaria riceva un interpretazione e la norma comunitaria può essere interpretata solo ovviamente dalla corte di giustizia europea e quindi il tribunale polacco sospende il procedimento e sottopone alla corte dunque il quesito pregiudiziale che di cui di robben ha fatto che dion accennato la corte di giustizia europea per rispondere al quesito a una sentenza a mio avviso molto molto breve ha molto articolata e completa parte da un'analisi puramente testuale delle norme coinvolte che abbiamo già visto c'è l'articolo 3 e l'articolo 16 della direttiva europea ma da questa analisi testuale non ottiene una risposta avrebbe di fatto si tratta di norme generiche nelle quali non è chiaro se per durata del contratto si intenda il criterio di riferimento per poi fare una riduzione oppure nel restante del contratto condizioni il tipo di costo che può essere o meno restituito confronta anche le stesse versioni linguistiche dell'articolo 16 ma le versioni sono praticamente identiche e non è possibile dare resta una sorta di ambivalenza quindi non è chiaro se debbano essere restituite sia quelle versate al momento della formazione del contratto che quelle relative all'esecuzione del contratto o soltanto quelle relative all'esecuzione del contratto e la differenza c'è in termini di diritto di credito da parte del consumatore a questo punto quindi la corte di giustizia europea conformemente ad una consolidata giurisprudenza ritiene che la norma debba essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale che risulta essere insoddisfacente a questo punto manca la luce del suo contesto nonché degli obiettivi che la normativa ha avuto al momento della sua emanazione per quanto riguarda il contesto l'articolo 16 della direttiva 48 2008 ha voluto precisare ulteriormente quanto era contenuto nel precedente articolo della precedente direttiva poi abrogata e abbiamo visto che la differenza c'è perché mentre prima era prevista soltanto una facoltà di rimborso anticipato con una riduzione con un con me qua a riduzione del costo con l'articolo 16 si riconosce un diritto all'estinzione anticipata con una riduzione del costo totale del credito che comprende tanto gli interessi quanto i costi dovuti per la residua durata del contratto quanto all'obiettivo invece della direttiva 2004 2008 48 una consolidata giurisprudenza ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore ma del resto la normativa comunitaria sia in ambito bancario e finanziario ha sempre questo scopo quello di tutela al consumatore che nei contratti con le banche è la parte contraente più debole che versa in una situazione inevitabilmente di inferiorità rispetto al professionista sia per quanto riguarda il suo potere di negoziazione perché comunque il contratto lo subisce il lane il consumatore del professionista che lo ma unilateralmente sia per quanto riguarda chiaramente il suo livello di informazione si parla spesso di squilibrio informativo e quindi alla luce di questo la norma andrebbe sempre interpretata favorendo l'interpretazione che tutela maggiormente il consumatore fa anche un'altra considerazione la corte di giustizia europea limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto potrebbe comportare per il consumatore il rischio di vedersi imporre dei pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto perché chiaramente il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti della durata del contratto perché se io respingo e o poi diritto a una restituzione dei costi teniamo alti quelli che io verso al momento della formazione del contratto che non saranno ripetibili abbassiamo gli altri e da un punto di vista economico è decisamente più favorita la posizione della parte finanziaria e questo chiama inter va bene perché all'interno del rapporto contrattuale è vero che la finanziaria ci deve guadagnare ma l'equilibrio contrattuale resta fondamentale bisogna anche aggiungere il fatto che includere nella riduzione del costo totale dei crediti costi che non dipendono dalla durata del contratto non penalizza comunque la società di finanziamento perché comunque la società di finanziamento in caso di estinzione anticipata del contratto di prestito ha diritto ad un indennizzo quindi comunque ha una sua remunerazione ultima considerazione che farà cortivo giustizia che più una considerazione logica economica è che in caso di rimborso anticipato del credito il mutuante recupera comunque in anticipo la somma data a prestito si che questa diventa disponibile per la conclusione eventualmente di un nuovo di fatto quindi alla luce di tutte queste considerazioni che la corte di giustizia sviluppa come un ragionamento logico giuridico ineccepibile articolato e assolutamente equilibrato tra l'altro risponde alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008 48 vi cito il principio deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore non c'è più una diversificazione tra i costi upfront che io verso al momento della formazione del contratto istantaneamente e i costi cosiddetti ray turin che io continuo a versare durante l'esecuzione del contratto e che sono dovuti quindi per la durata del contratto la durata del contratto diventa il parametro da utilizzare per la riduzione di questi costi quindi io respingo e per la parte residua mi verranno riconosciuti pro quota diciamo provata tempo iss tutti i costi che io anticipate quelli che avrei dovuto versare se il contratto fosse rimasto in vita chiaramente questa sentenza ha scatenato un putiferio perché in italia questo tipo di orienta questo tipo di interpretazione non esisteva in italia sia davanti alla b f che all'interno dei tribunali sia anche con approvazione dell'agro banca d'italia la disciplina a questa nel momento in cui nel contratto di finanziamento la società di finanziamento mi deve indicare quali sono i costi di fronte quali sono i costi vecchio ring è solo questi ultimi sono ripetibili in caso di estinzione anticipata del contratto laddove il contratto non sia chiaro sotto questo aspetto e quindi ci troviamo di fronte ad una certa promiscuità e non è chiaro cosa io ho versato a titolo di costo anticipato per la formazione del contratto e cosa io versate verserò per la durata il contratto allora in questo caso sì c'è una riduzione di tutti i costi ma perché manca una diversificazione tra i costi stessi con questo principio invece viene meno la diversificazione e la riduzione colpisce tutti i costi indistintamente la dottrina prende subito una posizione molto favorevole al principio della sentenza lech sito c'è una interessante approfondimento del dolmetta che si intitola estinzione anticipata della cessione del quinto il segno della corte di giustizia del 13 ottobre 2019 pubblicato sul sito del caso nel quale l'autore afferma che secondo la ferma giurisprudenza della corte di cassazione di interpretazione del diritto comunitario adottata dalla corte di giustizia possiede una efficacia vincolante per il giudice nazionale un efficace a gomez quindi l'interpretazione che il giudice europeo da alla norma comunitaria che è stata recepita sul suolo nazionale deve essere quella cui poi si ottiene anche il giudice nazionale la banca d'italia che è l'organismo di vigilanza per eccellenza il sistema bancario e mette subito una nota subito messo ma a distanza di qualche mese mette una nota del 14 dicembre 2019 nella quale riconosce l'ineccepibilità del principio interpretativo affermato dalla corte di giustizia europea e stabilisce i criteri di rimborso ai consumatori dei costi inclusi nel costo totale del credito facendo una differenza tra i contratti nuovi e quindi i contratti che saranno poi formalizzati successivamente a questa sentenza e i contratti invece in essere o che sono stati estinti prima della sentenza l'exit ore ai quali si possono applicare a venire toreare ai quali si possono applicare gli stessi gli stessi principi non è una posizione particolarmente netta lo diciamo subito diciamo anche l'italia dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte sapete come sempre ma in ogni caso prende una posizione ferma sul principio e afferma che riguarda i nuovi contratti di credito ai consumatori inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio della pensione in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore escluse chiaramente le imposte lascia però una porta aperta agli intermediari affermando che a questi fini gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla banca d'italia in occasione dell'emanazione degli orientamenti di vigilanza in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della della pensione per quanto riguarda invece i contratti già in essere anche in questo caso gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore è quindi afferma il principio della sentenza all ex eaton però chiarisce anche che quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsato in caso di estinzione anticipata del finanziamento e cosiddetti costi a fronte perché nei contratti di finanziamento spesso c'è proprio una clausola nel anzi c'è sempre questa clausola con la quale si precisa che in caso di estinzione anticipata del contratto saranno ripetibili solo i costi vecchio ring non anche i costi a fronte chianca a fronte della sentenza lech sito questa clausola non ha nessun senso non ha più senso viene meno tuttavia la banca d'italia in merito a queste clausole già esistenti nei contratti preesistenti rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio del rimborso come dire la clausola c'è è vero che c'è stata la sentenza l'exit or facciamo una cosa a metà decidete poi voi come rimborsare quanto e quindi è una presa di posizione è quella della banca d'italia che non è né bianca e nera lascia molta autonomia ancora alle banche alle società di il finanziamento la bf che è l'altro organismo di vigilanza in materia di controversie tra consumatori e banche invece prende subito una posizione netta si schiera a favore dell'applicabilità diretta del principio senza nessuna eccezione il precisamente il collegio di coordinamento affronta la questione con la pronuncia numero 26 525 del 2019 a seguito della sua emissione da parte del collegio di palermo che si era trovato ad affrontare questa questione nel frattempo stata pronunciata la sentenza lech sito è chiaramente il collegio di palermo ha dovuto rimettere la questione al collegio di coordinamento per che decidesse sulla sulla problematica allora la vs ripercorre un po quello che è quello che era stato l'orientamento precedente tanto dell'arbitro bancario finanziario quanto e comunque anche dei tribunali di cui vi ho già parlato quindi una retina la possibilità di avere indietro tutti i costi solo laddove nel contratto non fosse stata operata una netta distinzione tra quello che era up front e quello che era vecchio ring e questo perché in assenza di una chiara e di una chiara ripartizione nel contratto tra costi upfront vecchio ring anche l'applicazione dell'articolo 1.370 del codice civile nonché dell'articolo 35 comma 2 del codice del consumo secondo cui in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale sempre quella più favorevole al consumatore l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere presi in considerazione ai fini dell'individuazione della quota parte da rimborsare ovviamente questo orientamento non ha più nessun senso dopo la sentenza della corte di giustizia e quindi al quesito posto al collegio di coordinamento il bf risponde con un articolato principio di diritto che c'è anche un attimo di riassumervi senza scendere troppo nelle questioni processuali che non riguardano il match abf dice che a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della corte di giustizia europea immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi l'articolo 125 sexies del tub che è la norma di recepimento dell'articolo 16 enne quindi la norma che deve essere applicata poi sul suolo nazionale per queste questioni deve essere interpretato nel senso che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito compresi i costi upfront non c'è più una diversificazione il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei che sono i posti a fronte in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basato su un principio di proporzionalità deve essere determinato in via integrativa dal collegio decidente secondo equità va poi in realtà i tribunali vedremo che applicano il criterio della pro rata temporis mentre per i costi ray turin degli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati della pf cioè il criterio della trovata tempo e se io prendo i costi di divido per tutte le rate del mio finanziamento e li moltiplico per le rate residue che io non andrò a pagare il prestito anticipatamente e viene fuori quella che è poi la mia domanda che posso la domanda di restituzione da da inoltrare alla società di finanziamento eventualmente da proporre nel giudizio è una presa di posizione quindi della bf assolutamente netta tuttavia le banche non danno adempimento alle pronunce della bf il contenzioso che è stato radicato davanti all'arbitro bancario finanziario è notevole l'arbitro bancario finanziario laddove ne ricorrono esposte processuali fa delle belle fatele emette delle pronunce a favore del consumatore ma le banche poi non danno adempimento questo è un problema che chiaramente se se questa questione che è già così chiara così netta avesse un tipo di trattamento diverso da parte delle banche nel momento in cui si pronuncia a favore del consumatore alla b f non ci sarebbero poi i contenziosi le questioni sarebbero affrontate in modo più celere e più efficiente per il consumatore ma così non è perché le pronunce della bf non sono delle sentenze non sono dei titoli esecutivi non hanno efficacia esecutiva e quindi le banche non sono obbligate a dati adempimento in nessun modo è chiaro però che la questione questioni iniziano ad arrivare davanti ai tribunali e qui siamo di fronte ad un contrasto giurisprudenziale non così non così retto nel senso che la giurisprudenza maggioritaria io adesso dunque stimato che c'e ancora un po più liricità un po di sentenze sono tante anche per farsi un'idea della questione la ricostruzione normativa la presa di posizione della bse via dicendo se avete voglia ve le potete potete leggere i tribunali italiani nel dopo l'exit or assumono delle posizioni un po diverse questo è un grossissimo problema nella materia bancaria perchè consumatore top ed a ricevere la stessa tutela che sia residente a roma a napoli a torino a milano una questione del genere dovrebbe essere affrontata e trattata dal giudice nello stesso identico modo e questo non succede ea discapito chiaramente dei dei consumatori per quanto riguarda i tribunali di torino di milano di venezia quindi tribunali del nord italia di una certa levatura viene sposato il principio della sentenza lech sito e quindi si ritiene direttamente applicabile a sentenza il giudice europeo è direttamente applicabile la direttiva comunitaria il tribunale di roma non solo ma tribunale di roma erano generale importante quindi che assume una posizione contraria a una certa rilevanza nega invece l'applicabilità della sentenza all ex eaton non è in contestazione il principio interpretativo della norma perché il principio interpretativo come ho detto prima si fonda suo ragionamento logico giuridico ineccepibile la corte di giustizia europea analizza il tenore testuale delle delle norme opera anche un confronto tra tutte le versioni linguistiche per capire se i paesi hanno adottato lo stesso tipo di interpretazione in un quadro armonico cerca di contestualizzare la direttiva e arriva alla fine ad una conclusione che è assolutamente coerente con tutti i principi di interpretazione possibili e immaginabili ciò che è in contestazione è la diretta applicabilità della direttiva cioè la giurisprudenza contraria al principio lech sito ritiene che la direttiva non è direttamente applicabile nei rapporti inter privatistici in contenzioso quindi non due parti che si trovano all'interno di un giudizio in italia non possono invocare a proprio vantaggio una direttiva europea a meno che quella direttiva non sia stata recepita da una norma nazionale e di conseguenza l'interpretazione di quella norma comunitaria non può essere adottato dal giudice nazionale particolare il tribunale di roma con questa sentenza del 11 febbraio 2021 quindi una sentenza recente afferma che la sentenza trova applicazione solo se nell'ordinamento nazionale la normativa ue ha efficacia diretta in tal caso può condurre la disapplicazione del diritto nazionale che non sia ad essa con forme tale contrasto dice giudice romano trae origine dalla circostanza che le direttive europee ai sensi dell'articolo 288 tre testi finanziario l'unione europea a differenza dei regolamenti non sono direttamente applicabili negli stati membri dunque per essere applicata esigono il recepimento nell'ordinamento nazionale attraverso un provvedimento legislativo interno al riguardo lo stato italiano non risulta aver recepito la predetta direttiva europea ragione per cui l'interpretazione del giudice europeo non trova applicazione nel caso in esame in quanto contrastante con la normativa nazionale in anzi è chiamata prosegue poi la sentenza un privato non può far valere il proprio diritto nei confronti di un altro privato su una direttiva europea neanche dinanzi a un giudice nazionale il consumatore può tutt'al più invocare dinanzi alla corte di giustizia europea alunni adempimento dello stato a recepire la direttiva figuriamoci facendolo valere come autonomo diritto risarcitorio ne consegue che può ritenersi tuttora lecita e operante la distinzione tra oneri a front e oneri 3 touring con esclusiva limitazione del rimborso solo a quest'ultimi quindi questa sentenza ha già seguito a quelli interpretazione dell'articolo 125 sexies del testo unico bancario adottata dalla gente sperenza la banca d'italia e anche dalla bs prima della pronuncia della sentenza da parte della corte di giustizia europea ecco è una sentenza questa rilevante non solo per le autorità che era pronunciata in quel tribunale di dio ma non è come il tribunale di cassino con rispetto parlando chiaramente ma anche perché ha emesso nei confronti diciamo ha dato ordine a cancella di cancellare la pubblicazione del nominativo dell'intermediario dal sito dell'arbitro tra gli operatori inadempienti che questo intermediario coinvolto in questa vicenda processuale aveva già ricevuto un ordine e messo da parte la bf che si era pronunciata favorevolmente nei confronti del consumatore questo giudizio il consumatore ha prodotto il precedente della bf ma il giudice romano si è schierato contro il provvedimento della bf quindi una posizione abbastanza abbastanza forte c'è invece da dire che la giurisprudenza maggioritaria è di segno completamente contrario una delle sentenze secondo me è più qui a torino più articolate più più complete sul punto è una sentenza del giudice astuni della prima sezione civile giudice spugna è uno dei giudici più preparati se non il giudice più preparati in materia qui a torino che ha pubblica ha pronunciato una sentenza pubblicata il 23 aprile delle 2020 la numero 1.434 con la quale ripercorre un po tutta la vicenda che applica il principio della sentenza l'exit e così come il tribunale di torino il tribunale di milano che insomma è un altra autorità giudiziaria importante che con la sentenza del 9 aprile 2021 è citata anche sul sole 24 ore ha dato una interpretazione della norma assolutamente coerente con la corte di giustizia europea di leggere anche qui diciamo il passaggio logico cioè giusto per capire perché secondo un giudice la direttiva è direttamente applicabile secondo un altro giudice invece non lo è afferma giudice meneghino che l'interpretazione fornita dalla corte di giustizia europea è vincolante e anche vero che le direttive hanno un'efficacia diretta solo verticale in modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra i privati senza che ci sia la rispettiva norma di recepimento da parte del legislatore nazionale tuttavia prosegue il giudice milanese un'efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare una interpretato azione conforme ai principi del diritto europeo nell'applicare il diritto nazionale e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettura dello scopo della direttiva onde conseguire insultato e questo lo dice anche la nostra corte di cassazione nel caso di specie prosegue il giudice l'operazione armenti e gas 6 semplice dal momento che l'articolo 125 sexies comma 1 tuf ha dato attuazione alla direttiva quindi non è vero che non c'è la norma di recepimento come invece sostenuto dal giudice umano in termini quasi sovrapponibili al citato articolo 16 effettivamente se voi prendete l'articolo 16 della direttiva comunitaria e l'articolo 125 sex sono identici e l'articolo 125 sexies è la norma di recepimento dell'articolo 16 quindi la direttiva si può invocare direttamente nei rapporti privatistici pertanto alla luce di quanto sopra commentato tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto in caso di anticipata estinzione ringrazio proporzionale di tutti i costi sostenuti non solo di quelli che matureranno successivamente e quindi nel caso di specie anche delle commissioni accessoria così come già riconosciuto dal giudice di pace perché poi la sentenza e stata pronunciata dal tribunale di milano per ca stata impugnata la precedente era precedente sentenza del giudice di pace dello stesso avviso il tribunale di venezia che ha pronunciato l'ordinanza recentemente l'undici giugno del 2021 il giudice di pace di roma che a roma c'è un contrasto tra il giudice di pace in tribunale quindi addirittura del 14 aprile 2021 tribunale di venezia pronuncia del 9 marzo 2021 palermo milano mantova savona bologna pavia in realtà insomma l'orientamento che sposa in pieno i principi della sentenza lech sito veneta diretta applicazione sono tanti ma io temo che il contrasto dilagherà e all'interno degli stessi delle stesse sezioni potrebbero esserci degli orientamenti diversi e la questione potrà essere risolta poi soltanto dalle sezioni unite della corte di cassazione io ho terminato come funziona nel senso che si presenta lo sportello una persona che ha estinto anticipatamente il finanziamento si porta tutta la documentazione della quantificazione di questi importi allora prima di tutto bisogna fare un controllo per vedere se applicabile o no la normativa perché chiaramente secondo anche i termini di prescrizione perché io poi vado a propone una domanda di restituzione di un credito che è soggetto alla prescrizione ordinaria dei dieci anni e quindi bisogna fare anche una valutazione di prescrizione o meno dopodiché bisogna vedere se il contratto è stato stipulato prima della prima dell'anno del del decreto legislativo 141 del 2010 capito la direttiva comunitaria oppure no perché è stato se è stato stipulato precedentemente e poi magari c'è stata un'interruzione della prescrizione non si può si possono far valere questi principi se invece il contratto è stato fatto dopo l'entrata in vigore cioè dopo la decreto legislativo 141 del 2010 e quindi sony invocabili i principi comunitari allora in questo caso sull fatta salva la prescrizione del diritto di credito io posso far valere i miei diritti restitutori quindi questo è il primo controllo che comunque era avvocato deve fare ma è un controllo più che altro di tipo non di merito dopodiché bisogna vedere il contratto come fatto impugnare la eventuale clausola che non preveda la istituzione dei costi upfront per il calcolo allora per il calcolo io ho visto che nelle varie sentenze penali di merito anche quella che ho citato prima del tribunale di torino viene adottato il criterio provata tempo quindi cosa succede nel contratto di finanziamento c'è se non sono tutti uguali e non sono tutti chiari però il costo totale del credito viene espressamente indicato menta e ge ma poi vengono anche indicati tutti i costi quindi i costi di istruttoria corrispondenza gestione pratica lì si prende tutti tutti quanti quei costi li li si deve di vizi deve dividere la somma complessiva che viene fuori la si deve dividere per il numero delle rate previste nel piano di pagamento quindi un finanziamento di 25 rate allora in quel caso prende un costo totale del credito lo di video per 25 e il risultato che io ottengo lo devo poi moltiplicare per le rate che non andrò a pagare perché lo ha estinto anticipatamente quindi se io l'ho estingua alla dodicesima la tredicesima le rate sono 26 potevo poi moltiplicare per le 13 esigue sono importi piccolini perché infatti sono tutte cause che pero mani finiscono davanti al giudice di pace poi in realtà viene sollevata una questione di competenza per valore perché la banca sostiene che il valore di queste cause non non corrisponda la mia domanda di restituzione ma al valore del contratto di finanziamento questo non tra questi era ancora però in linea di massima questo è il criterio vento criterio provato a tempo risk è sempre stato utilizzato per quantificare i costi ripetibili vecchio ring e viene adottato anche per i costi upfront proprio perché la diversificazione non c'è più bisogna partire da questo principio e quindi si parla di riduzione del costo totale del credito con una domanda sul mutuo il mutuo non è un contratto di credito al consumo perché il contattato di credito al consumo può avere una soglia minima di 200 euro la soglia massima di 75 mila euro i mutui che normalmente noi vediamo che sono quelli per l'acquisto della prima casa supera nel 75 mila euro non sono contratti di credito al consumo e quindi non ricadono in questa normativa sono proprio altri contratti bancari sì qui stiamo proprio parlando di contratti di credito al consumo che sono quelli disciplinati dall'articolo 121 l'articolo 126 del tube che sono stati introdotti dal decreto legislativo 141 2010 collega come recepimento della direttiva 48 del 2008 una volta i mutui davano più problemi in termini di penale ma non c'è più c'è in caso di estinzione anticipata del mutuo la penale è stata come dire tolta quindi sono comunque la disciplina è completamente completamente differente.

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Pubblicato:25/08/2021
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